Hola de nuevo, sigo con el hilo a raiz de los comentarios de un forero sobre lo que está pasando en Italia con la nautica:
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?TOPIC_ID=65792
¿Se refiere a impuestos sobre barcos nuevos o a los que están ya en pantalán?.
Postata da sonmì in Banchina:
testo in vigore dal: 6-12-2011
Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed
aerei
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "A partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di
cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".
2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a
12 metri;
b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a
14 metri;
c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 24
metri;
e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34
metri;
f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri;
g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri;
h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri;
i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64
metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari
residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione
dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, nonche' alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita' da diporto
possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato
esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni
necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui
al comma 2 e' esibita dal comandante dell'unita' da diporto
all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di
carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i
controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del
carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle
stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta
giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si
applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per
cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui
all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di
rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del
certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di
validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della
aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta
giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto
certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in
esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei
Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.